Statuto
IANI FABRICA - ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROFESSIONISTI
Art. 1 - COSTITUZIONE
È costituita con sede in Spinea, un’Associazione senza scopo di lucro denominata "Iani Fabrica - Associazione Culturale di Professionisti".
Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica e apartitica.
Essa si propone di promuovere l'approfondimento dello studio del diritto civile, commerciale, societario, tributario, delle tematiche inerenti al bilancio ed alla contabilità, nonché alla consulenza aziendale nella sua accezione più ampia. L'attività di studio e ricerca si rivolge, altresì, ad ogni attività esercitabile dagli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché dai consulenti legali, aziendali e d'impresa e di altri esperti in materia.
Tale attività si estrinseca a favore dei Soci stessi e può avere una rilevanza esterna per mezzo dei più vari mezzi di divulgazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazioni internet sul proprio sito e su siti gestiti da terzi, pubblicazioni su edizioni cartacee, con l'organizzazione di seminari e convegni, ecc.).
L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività e le operazioni che siano ritenute dal Consiglio
Direttivo necessarie, utili e pertinenti agli scopi ed agli indirizzi dell'attività associativa.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 3 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - SEDE
L'Associazione ha sede nel Comune di Spinea.
Art. 5 - SOCI
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono iscriversi all’Associazione i soggetti in possesso dei requisiti legali, morali e professionali, di competenza ed esperienza inerenti le materie oggetto di studio.
Possono, inoltre, essere Soci anche le persone giuridiche, società, consorzi, associazioni, enti pubblici e privati che condividano le finalità dell’Associazione o che abbiano finalità analoghe.
Art. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Colui che manifesti l'intenzione di divenire Socio deve presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, con la quale si impegna, qualora essa venga accettata, ad osservare lo Statuto ed il Regolamento e ad assumere incondizionatamente tutti i doveri di Socio agendo per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si impegna ad esaminare e a deliberare entro il massimo termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 7 - AMMISSIONE
L'ammissione a divenire Socio richiede insindacabilmente:
a) l'accettazione incondizionata del presente Statuto, di tutti i Regolamenti e di qualsiasi accordo sopravvenuto tra i Soci;
b) l'accettazione di tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
c) l'integrazione dei requisiti di cui all'articolo 5, comprovata da apposita testimonianza sottoscritta da un socio da allegare alla domanda di cui all'articolo 6.
L'ammissione a divenire Socio è di competenza del Consiglio Direttivo il quale prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.
Art. 8 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo si estingue:
a) con le dimissioni del Socio stesso;
b) con la decadenza automatica da Socio;
c) con l'esclusione del Socio;
d) il decesso del Socio.
Art. 9 - DIMISSIONI E DECADENZA DEL SOCIO
I Soci che intendono dimettersi dovranno presentare al Consiglio Direttivo motivata dichiarazione scritta con idoneo mezzo.
Essi non avranno diritto al rimborso delle quote associative già versate.
La decadenza da Socio avviene a seguito della perdita dei requisiti per l'ammissione a Socio e viene accertata dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento delle quote annuali eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo o il mancato versamento di altri importi stabiliti dall'Assemblea è causa di decadenza automatica.
Art. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio che non osserva lo Statuto Sociale, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e che in qualunque modo danneggi l'Associazione o gli altri Soci sotto l'aspetto morale o materiale.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad emettere un formale richiamo.
L'esclusione potrà avvenire decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal formale richiamo proveniente dal Consiglio Direttivo entro il quale da parte del Socio non sia stata sanata la causa d'esclusione. In tale periodo il Socio viene sospeso dalla sua carica per consentire al Consiglio Direttivo di valutare se la causa sia stata sanata o sia sanabile. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può individuare situazioni di particolare gravità tali da comportare l'esclusione immediata del Socio, deliberata a maggioranza assoluta.
Art. 11 – CATEGORIE DI SOCI
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
1) Soci fondatori;
2) Soci onorari o benemeriti;
3) Soci ordinari.
Sono Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla firma dell’Atto costitutivo.
Sono Soci onorari o benemeriti coloro che abbiano contribuito all’affermazione dell’Associazione o abbiano particolari meriti relativamente agli scopi dell'Associazione. Essi possono anche non integrare tutti i requisiti di cui all'art. 5 e di cui all'art. 7. I Soci onorari devono aderire ai principi che formano lo Statuto dell’Associazione e devono altresì obbligarsi a rispettare le prescrizioni degli organi sociali. I Soci onorari e benemeriti non hanno diritto di voto, salvo che venga loro concesso dall'Assemblea dei Soci all'unanimità. La qualifica di Socio onorario o benemerito viene proposta dal Consiglio Direttivo, è oggetto di propria delibera e deve essere ratificato dal voto a maggioranza dell'Assemblea dei Soci.
Sono Soci ordinari coloro che, acquisita la qualifica di Socio, versano le quote associative annuali fissate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.
Art. 12 - PARTECIPANTI ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
Ai Soci non potrà essere limitato in alcun caso il diritto alla partecipazione e al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 10 e dall'art. 11.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.
Tutti i Soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Essi godono, altresì, del diritto di frequentare i locali dell'Associazione secondo le modalità stabilite, di prendere parte a tutti gli eventi e le iniziative organizzate dall'Associazione stessa o che essa abbia patrocinato o in altro modo sostenuto e di fruire di tutti i vantaggi derivanti dall'appartenenza all'Associazione.
Al socio maggiorenne è, altresì, riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
Art. 13 - CONDOTTA DEL SOCIO
Il Socio deve:
a) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e al fuori di essa;
b) versare le quote associative;
c) versare i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo a fronte di corrispettivi specifici;
d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
e) dare il proprio fattivo contributo alle attività istituzionali, conformandosi alle deliberazioni degli organi dell'Associazione ed aderendo allo Statuto ed ai Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo potrà inoltrare richiami ed eventuali sanzioni a fronte del mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.
Art. 14 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO
La quota associativa annuale viene determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Lo stesso Consiglio Direttivo ne stabilisce le modalità di versamento e le penali in caso di omissione.
Il Consiglio Direttivo può, inoltre, deliberare il versamento di importi ulteriori a fronte di corrispettivi specifici, sempre in ossequio agli scopi dell'Associazione.
Art. 15 - CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il
diritto al rimborso delle spese autorizzate, comprovate da idonea documentazione, sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
Art. 16 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo.
È facoltativa la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probi Viri.
Art. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'esercizio sociale va dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
L’Assemblea Ordinaria Annuale, da convocarsi anche al di fuori della sede sociale, deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’anno sociale precedente.
Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima adunanza a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere comprovabile la data di invio.
L'Assemblea in seconda convocazione dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la
prima ed entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima convocazione.
La convocazione di Assemblee Straordinarie, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno 2/5 dei Soci che hanno il diritto di voto in Assemblea, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente della Associazione.
In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 21 (ventuno) giorni.
Le Assemblee potranno tenersi anche mediante audiovideoconferenza.
Art. 18 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Associazione è regolamentata da principi di democrazia interna e di partecipazione.
L'organo attraverso il quale la partecipazione di tutti i Soci viene esercitata è l'Assemblea generale che è costituita da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa. L’Assemblea dei Soci delibera in sede ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Essa delibera validamente a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Ciascun Socio, sia persona fisica che persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto all’art. 10 ed all'art. 11.
In caso di impedimento, la partecipazione all’Assemblea può essere delegata ad altro Socio. Ciascun Socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Se i Soci sono in numero inferiore a 10 (dieci), ciascun Socio può essere portatore di non più di 1 (una) delega.
Art. 19 - OGGETTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
L'Assemblea Ordinaria Annuale ha per oggetto minimo:
a) la discussione e l'approvazione dell’attività svolta e da svolgere, nonché del rendiconto consuntivo dell'anno sociale;
b) l'elezione delle cariche sociali (componenti il Consiglio Direttivo, facoltativamente il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probi Viri).
L’Assemblea dei Soci indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, nonché sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.
Art. 20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 (tre) componenti eletti dall’Assemblea dei Soci tra di essi.
I Consiglieri durano in carica 1 (uno) anno. Essi sono rieleggibili.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta a tutti i Soci.
Eventuali Consiglieri dimissionari, revocati o decaduti dalla carica verranno sostituiti dal Consiglio Direttivo con cooptazione, sempreché le dimissioni, la revoca o la decadenza non coinvolgano, anche in tempi diversi, la maggioranza del Consiglio Direttivo originariamente eletto; in tal caso esso decade per intero e si renderà necessaria una nuova elezione.
I Consiglieri cooptati durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, qualora l’Assemblea Ordinaria dei Soci non vi abbia provveduto, elegge al suo interno il Presidente.
Art. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione. In particolare ha la facoltà di compiere gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla
legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo alla competenza dell'Assemblea dei Soci.
In via indicativa e non esaustiva, al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:
a) il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'Associazione;
b) il vaglio ed eventualmente l'approvazione di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
c) il pagamento e la riscossione dei debiti e crediti;
d) la liquidazione dei rimborsi spese delle persone che si sono adoperate in ogni modo nell'attività dell'Associazione e per l’esecuzione dei seminari, convegni, incontri e altri momenti formativi;
e) il compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di mezzi finanziari atti al funzionamento dell'Associazione;
f) l'esame delle domande di ammissione e l'accettazione delle dimissioni dei Soci;
g) la predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci e il disbrigo di tutti gli adempimenti di ordine amministrativo;
h) la compilazione dei progetti per l'impiego del residuo del rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
i) la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci;
l) il compimento di qualsiasi operazione con gli Istituti di Credito, autorizzando il Presidente a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Associazione, tutti i documenti che gli Istituti di Credito riterranno necessari ed opportuni per il perfezionamento di tali operazioni, previa ratifica dell'Assemblea dei Soci.
Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, la gestione finanziaria e delle disponibilità finanziarie dell'Associazione.
Entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta il rendiconto consuntivo dell’Associazione, il quale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei Soci. Di tale rendiconto sarà fornita copia a tutti i Soci regolarmente presenti intervenuti all'Assemblea.
Art. 22 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere comprovabile la data di invio, dal Presidente o da un altro Consigliere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo potrà tenere le sue riunioni anche in audiovideoconferenza.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà venire sottoposto al giudizio dell'Assemblea, la quale potrà anche deliberarne la decadenza dall'incarico.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto del conteggio degli astenuti. In caso di parità di voti, viene attribuita prevalenza alla votazione espressa dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa.
Egli sovraintende all’attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi associativi, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne firma le deliberazioni.
Presiede, inoltre, le Assemblee dei Soci.
In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In mancanza di quest'ultimo tali funzioni sono esercitate dal membro più anziano tra quelli annoverabili tra i fondatori dell'Associazione.
Art. 24 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dell'Associazione è il soggetto che svolge il ruolo vicario del Presidente. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, nel caso dovesse esercitare le funzioni del presidente, si applica l'art. 23.
Art. 25 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da 3 (tre), se i Soci sono meno di 20 (venti), o 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, secondo decisione dell'Assemblea, se i Soci sono 20 (venti) o più.
I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di vigilare e controllare l’attività economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, la gestione amministrativa, il rispetto delle leggi e dello Statuto. Si riuniscono almeno una volta all’anno per verificare il buon andamento della gestione sociale ed amministrativa dell’Associazione.
Art. 26 - FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Le spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione sono coperte dai contributi associativi versati dai Soci nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo e con i contributi e le liberalità che l’Associazione potrà altresì ricevere da altri soggetti, persone ed enti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative versate dei Soci una sola volta al momento dell’iscrizione;
b) dalle quote associative annualmente determinate dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 14;
c) dai contributi associativi versati dai Soci per singoli progetti sviluppati dal Consiglio Direttivo o in occasione di eventi formativi e/o divulgativi;
d) dalle eventuali elargizioni e contributi raccolti dai Soci o da terzi (soggetti pubblici o privati);
e) da tutte le altre entrate che possono concorrere ad incrementare i fondi sociali.
Art. 27 - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato dalle quote associative versate dai Soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, nonché dai contributi versati dai Soci in occasione di singoli progetti e di eventi formativi e/o divulgativi dedotte le relative spese, da beni mobili e immobili, da eventuali riserve e da eventuali altri versamenti da parte di Soci e/o di terzi in qualunque modo effettuati e di qualsiasi natura lecita.
Tali risorse devono essere impiegate esclusivamente, in maniera diretta o indiretta, al fine del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più Liquidatori.
La stessa Assemblea Straordinaria delibererà anche in merito ai poteri di tali Liquidatori.
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento deve essere devoluto ad altra Associazione o Ente avente analoghe finalità ovvero devoluto a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 L. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29 - CONTROVERSIE
I Soci si impegnano a non adire le vie legali per loro eventuali controversie con l’Associazione o con altri Soci per fatti o atti avvenuti nell'ambito dell'attività dell'Associazione che coinvolgessero anche questi. Ogni controversia che dovesse insorgere tra uno o più dei seguenti soggetti:
a) l’Associazione;
b) i Soci;
c) i Consiglieri e/o i Liquidatori;
d) i Revisori dei Conti;
e) i Probi Viri;
saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre componenti, di cui uno scelto da ciascuna
delle parti ed il terzo, Presidente di tale Collegio, designato di
comune accordo dai due componenti scelti dalle parti, ovvero, in mancanza
di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, il quale provvederà eventualmente alla nomina dell'arbitro che una delle parti non avesse provveduto a
designare entro 30 (trenta) giorni dalla nomina dell'altra parte. Il Collegio arbitrale opererà in modo conciliatorio, senza formalità, tolta la decisione, la quale deve essere resa in forma scritta con la sottoscrizione dei componenti tutti.
Art. 30 - NORME APPLICABILI
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

